Approvato il provvedimento per l’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico agevolati ammessi all’Ecobonus, al Bonus Casa e al Bonus Facciate in ambito di edilizia libera. Il decreto, confermato nella legge di Bilancio 2022 (l.n. 234/2021), vede l’aggiornamento dei massimali con un aumento del 20% visto l’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione. Oltre a non essere comprensivi dell’IVA, degli oneri professionali e dei costi di posa in opera, anche i costi di fornitura e installazione non rientrano tra i nuovi massimali da rispettare.

Visto di conformità e asseverazione della spesa

Tra le novità che riguardano lo sconto in fattura e la cessione del credito, emerge anche l’obbligo del visto di conformità per lavori edilizi diversi da quelli che permettono di accedere al Superbonus 110%, ossia interventi di:

  • recupero dell’efficienza energetica e del patrimonio edilizio
  • misure antisismiche (Sisma Bonus)
  • recupero o restauro della facciata di edifici esistenti (Bonus Facciate)
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Il visto di conformità deve attestare la sussistenza dei presupposti che consentono di ottenere la detrazione d’imposta. Il nuovo modello per la comunicazione per tali interventi è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comprensivo delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio e dall’art. 28 del Decreto Sostegni Ter, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che dal 7 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto in fattura, infatti, viene consentita un’ulteriore cessione ad altri soggetti.

Dunque, anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni delle spese sono detraibili. Ma come? Le disposizioni della nuova norma prevedono che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità dei prezzi. L’obbligo di rilascio non è invece previsto per quelle opere che sono già classificate come attività di edilizia libera e per interventi con un costo complessivo che non supera i 10 mila Euro.

RESPONSABILITÀ DEI CREDITI FISCALI: A CHI SPETTA?

Secondo le nuove disposizioni, la responsabilità fiscale per i crediti d’imposta ceduti ricade sempre sul cedente. Secondo l’art. 122 del Decreto Rilancio i crediti possono essere ceduti anche a Istituti di Credito e altri intermediari finanziari. In caso di cessione, la responsabilità per il credito ricade solo al cedente. Il cessionario, invece, risponde esclusivamente per l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito dovuto.

Cessione del credito fiscale, le novità

Per scongiurare le frodi e il blocco dei cantieri, un’altra novità sui bonus edilizi riguarda la cessione del credito fiscale, che ora potrà essere ceduto per un massimo di 3 volte. I proprietari o i condomini potranno dare il diritto al rimborso statale all’Impresa, la quale a sua volta può girare il credito alla banca che ha la facoltà di venderlo a Istituti di Credito, assicurazioni o intermediari.

Massimali di spesa per gli interventi edilizi

Come detto in precedenza, i massimali di spesa sono stati alzati di circa il 20%, tenendo conto dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi dei materiali. Per tenere conto delle oscillazioni del mercato, questi verranno aggiornati annualmente con un apposito listino. Tutti i costi non previsti dal Decreto saranno predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome. Anche in questo caso, l’asseverazione della congruità della spesa dovrà necessariamente essere redatta da parte di un tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici.

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